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S22C-115012819450

RICORDARE E NON DIMENTICARE

Scritto il 28 Gennaio 2015 da giornalesalute

IL TERRORE … IL TERRORISMO …

IL TERRORE … IL TERRORISMO …

Scritto il 26 Gennaio 2015 da giornalesalute

S22C-114121914390

SOTTO I CIELI DEL BEL PAESE

Scritto il 19 Dicembre 2014 da giornalesalute

UN PROCESSO INUTILE AI DANNI DI ZOHOUNGBOGBO CON UNA SENTENZA PUNITIVA E DISCRIMINATORIA

Scritto il 05 Dicembre 2014 da giornalesalute

 

UN PROCESSO INUTILE AI DANNI DI ZOHOUNGBOGBO CON UNA SENTENZA PUNITIVA E DISCRIMINATORIA

Il processo ETERNIT e il processo ZOHOUNGBOGBO hanno un denominatore comune: La pubblica accusa è sostenuta “dal gruppo specialistico tutela del consumatore” della Procura di Torino.

La Suprema Corte di Cassazione – il processo è giunto al grado di legittimità – ha affermato che il processo istruito da Torino era prescritto nella fase delle indagini preliminari.

A FUTURA MEMORIA ogni riserva è lecita, legittima e legale.

Perché è giunto allora in Cassazione?

Per l’ignoranza della legge penale?

Per negligenza?

Per l’imperizia della Corte d’Appello di Torino?

Perché?

Ignoranti al primo grado e al processo di merito?

Il processo ZOHOUNGBOGBO secondo l’imputato è stato iscritto nonostante fosse quella iscrizione soggetta alla legge penale ex art. 129 c.p.p.: DECLARATORIA IMMEDIATA DI NON PUNIBILITÀ.

  • Primo grado la condanna.
  • Secondo grado con la riforma della condanna: ASSOLUZIONE.
  • Terzo grado “annullamento con rinvio” della riforma.
  • Secondo grado “il ritorno” la condanna è confermata con le varie fasi della prescrizione di reato.

L’elemosina di Stato è denominata “prescrizione di reato”.

IN ATTESA DEL DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI PREVISTO PER IL 15 GENNAIO 2015 L’IMPUTATO ZOHOUNGBOGBO RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE DI REATO EX ART. 157 C.P. COMMA 7.

Il processo di merito ter è irrinunciabile.

L’applicazione ex art. 129 c.p.p. afferma che non si doveva procedere perché Zohoungbogbo non aveva violato alcuna legge penale italiana.

Le norme speciali della sanità presunte violate erano vigenti erga omnes ed annullate “ad Zohoungbogbo”.

A FUTURA MEMORIA ogni riserva è lecita, legittima e legale.

In data 8 dicembre 2014 Zohoungbogbo si affiderà di nuovo alla Madonna di Lourdes alla quale aveva affidato la Ros ’95, la galassia farmaceutica Math ’80  e la Metodica Terapeutica Zohoungbogbo – M.T.Z. – all’11 febbraio 2009.

Ex art. 129 c.p.p. l’iscrizione del Proc. Pen. n. 7804/04 R.G.N.R. in data 15 marzo 2004 da “quel pubblico ministero informato dei fatti” grida vendetta al cospetto di Dio.

Laudetur Jesus Christus.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

Rivalta di Torino, 05 dicembre 2014

Scritto il 02 Dicembre 2014 da giornalesalute

Una notizia che allarga il cuore e – per usare un’espressione del ministro Lorenzin – “confortante”.

Le prime analisi sul vaccino antinfluenzale hanno dato esito “completamente negativo”. Il che consente di affermare con ragionevolezza che l’allarme dei giorni scorsi era non soltanto eccessivo ma, addirittura, sproporzionato. Sì…è vero…c’è una dozzina di decessi da giustificare ma – evidentemente ! – sono morti perché dovevano morire!

Del resto, la medicina non è una scienza esatta e non può sottrarsi al capriccio della statistica e della casualità. Uno specialista coscienzioso è in grado di allungare la vita e renderla migliore ma – va da sé – non può assicurare l’immortalità.

Perciò ci si avvia a considerare l’incidente del farmaco antinfluenzale come un capriccio del destino e ad assicurare l’efficacia della medicina. I pazienti possono continuare a farsi vaccinare con fiducia.

Dunque, adesso, resta solo da spiegare come si fa a imputare, processare, condannare (e, alla fine, perseguitare) Christian Zohoungbogbo che non deve spiegare nessun decesso (e per la verità nemmeno qualche ferito) e che, nelle sue prescrizioni specialistiche, utilizzava sostanze regolarmente prodotte e regolarmente in commercio. I medicinali – come dice la Lorenzin – non erano contaminati né presentavano alterazioni in grado di provocare effetti collaterali. Si dovrebbe essere “confortati”. Invece la metodica “Mtz” resta sotto inchiesta, pericolo pubblico numero uno, insieme al suo inventore. Chi ha problemi di salute può vaccinarsi contro l’influenza, incrociando le dita ma non può dimagrire.

STRA-OR-DI-NA- RIO !!

 

 

Lorenzo Del Boca

 

02 dicembre 2014

Comunicazione di servizio

Scritto il 28 Novembre 2013 da giornalesalute

 

In data 22 novembre u.s. si è svolta presso la III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione l’udienza per la definizione dei ricorsi presentati dalla Procura Generale di Torino e dalla difesa di  Zohoungbogbo + 001.

  • Il ricorso della Procura Generale verte sull’annullamento “con rinvio” della sentenza della Corte d’Appello di Torino del 10 giugno 2013 con la formula ampia – il fatto non sussiste –che ha parzialmente riformato la sentenza del 3 maggio 2011 che aveva definito il MATH’80 stupefacente dimagrante non pericoloso e non drogante BMI dipendente la cui violazione è punita ex art. 73 – 83 DPR n° 309/90 nelle stessi condizioni come se fosse pericoloso e drogante.
  • Il ricorso della difesa di Zohoungbogbo + 001 ha chiesto l’annullamento “senza rinvio” della sentenza di condanna per abuso della professione di farmacista ex art. 348 c.p..

         In sede di cassazione la Procura Generale si è così espressa:

  • Rigettare il ricorso della P.G. di Torino “senza rinvio” per la sua infondatezza.
  • Accogliere il ricorso della difesa di Zohoungbogbo + 001 “senza rinvio”.

         Così ha deciso la Corte:

  • Rigetta “senza rinvio” il ricorso di Zohoungbogbo + 001. La sentenza ex art. 348 c.p. passa in giudicato.
  • Il ricorso della P.G. di Torino è accolto nella sua totalità “con il rinvio” dei fascicoli ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per una nuova istruttoria dibattimentale.

         Le conclusioni, amare conclusioni:

         Zohoungbogbo + 001 si stanno chiedendo e chiedono a voi che fascicoli hanno letto alla Corte Suprema di Cassazione sia la Procura Generale che la Corte?

         Secondo la Procura Generale Zohoungbogbo + 001 vanno assolti ex art. 348 c.p. e ex art. 73 – 83 DPR n° 30/90. Secondo la Procura Generale il MATH’80 è un farmaco clinico, non è uno stupefacente drogante.

         Secondo la Corte di Cassazione Zohoungbogbo + 001 vanno condannati. La condanna ex art. 348 c.p. è definitiva. La condanna ex art. 73 – 83 DPR n° 309/90 è rimandato a Torino. Secondo la Suprema Corte di Cassazione la definizione della Procura Generale di Torino è credibile: Il MATH’80 è uno stupefacente drogante.

         Le prove saranno rese note a Torino e cura di un’altra sezione della Corte d’Appello di Torino. Ogni riserva è lecita, legittima e legale.

         È doveroso informare il popolo delle obesità e delle magrezze che si riconosce nella galassia farmaceutica MATH’80 della Metodica terapeutica Zohoungbogbo M.T.Z. in attesa di conoscere le motivazioni della S.C.C./C.S.C..

 

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 28 novembre 2013

 

Il dottor Mathias Christian Zohoungbogbo

Scritto il 07 Novembre 2013 da giornalesalute

 

Intervista su youtube

Nella prima parte un caso di malasanità.

Nella seconda parte a partire da ora 1.08 del filmato c’è l’intervista al dottor Zohoungbogbo.

 

http://www.youtube.com/watch?v=2dq3gVejrDE

 

 

Giustina scrive

Scritto il 18 Ottobre 2013 da giornalesalute

Giustina Sansolini ha pubblicato qualcosa in GUERNICA

 

Giustina Sansolini

17 ottobre 17.46.32

Su Rai 1 un affronto al prof Garattini del comitato scientifico, da parte di un papà di un bambino ammalato

e bisognoso della cura Stamina…l’ha fatto sentire una cacca!!

 

 

 

 

Giustina Sansolini ha commentato il link che hai condiviso.

Giustina ha scritto: “Oggi su Rai1 nella trasmissione ” la vita in diretta ” il prof Garattini ha fatto la sua magra figura, un prof che segue da vicino i bambini che hanno bisogno della cura Stamina l’ha messo in serie difficoltà…non ha saputo dire, e spiegare perchè si è detto no alla sperimentazione della cura, e fermata anche la compassionevole. Ma sono scienziati di che questi luminari….secondo il mio modesto avviso non avendo un ministro ferrato in materia, si stanno facendo le cure al popolo italiano secondo il comitato scentifico, quando un popolo ha diritto alle cure secondo i propri bisogni!!”

 

Come Lei anch’io ho seguito “la vita in diretta” del compleanno del Ministro e di quello di ieri con il Chiarissimo Prof. Garattini.

Il problema che si pone è la battaglia di concetti puerili venduti come metodo scientifico mentre il medico che cura con le staminali ha affrontato il problema con il metodo clinico scientifico di rito ippocratico e di rito salernitano.

Avrete la mia risposta in merito alla trasmissione.

Saluti.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 18 ottobre 2013

 

Giustina scrive …

Scritto il 17 Ottobre 2013 da giornalesalute

 

Giustina Sansolini ha commentato il tuo stato.

Giustina ha scritto: “dottore ci dobbiamo rassegnare? Visto la fine della cura Stamina…ma questo comitato scentifico di chi si compone? Di maiali, porci…jene, coyoti…è sconvolgente, ormai non si può più dialogare nemmeno con questa ministro che non è altro una pedina in mano loro. Fossero questi componenti azionisti di case farmaceutiche…o di aziende produttrici di tutte quelle schifezze e biberon che promettono di far dimagrire?”

 

 

Il medico curante risponde:

 

Gentilissima e carinissima Signora Giustina,

Rassegnarsi?

“Io non intendo mollare” finché sarà vigente la Costituzione repubblicana perché il popolo delle obesità e delle magrezze di casa al ghetto professionale di Rivalta di Torino è fedelissimo al Bel paese, l’Italia che vuole, pretende ed esige la certezza del diritto.

Oggi gentilissima signora e carinissime pazienti Vi rimando all’articolo de La Repubblica:

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/10/15/le-dieci-regole-per-non-cadere-nelle.html?rss

Domani Vi farò conoscere il mio contributo trasmesso al Senatore a vita, l’autrice.

Basta leggere ed attendere.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 17 ottobre 2013

ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA

Scritto il 17 Settembre 2013 da giornalesalute

ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA  NUTRIZIONISTICA CLINICA,

questa mia è per suonare la carica  alla comunità medica nazionale per il ritorno alla legalità repubblicana perduta dal lontano 26 maggio 1987 da quando vige nel Bel Paese la medicina per legge a discapito della medicina arte, l’arte medica secondo la legge ippocratica di rito salernitano e clinico.

Al 2 agosto 2011 il Ministero della Salute/Sanità ha cambiato l’etichetta di alcune tipologie di farmaci: per legge gli anoressizzanti ad azione centrale hanno perso l’azione farmacologica e hanno acquisito il forte potere tossicomanigeno. Ergo sono diventati stupefacenti droganti da togliere dagli stupefacenti farmaceutici e ricollocare tra quelli sprovvisti di azione farmacologica. È il trionfo – apoteosi – della medicina per legge.

Sarà il requiem per la medicina arte?

Voi dovete sapere che nel nostro paese l’A.G. si divide in tre rami e per quanto di interesse sanitario le cose stanno così.

  • La giustizia amministrativa e civile si accontentano del formalismo procedurale di rito, ovvero.

ü  L’istituto tal dei tali ha espresso il suo parere. . . .

ü  L’organo sanitario di Caio ha espresso il suo . . .

ü  L’istituto di Sempronio ha espresso la sua opinione. . . .

La somma delle opinioni e dei pareri degli organi preposti alla redazione della legge sanitaria concordanti, fa e/o produce la legge ministeriale, il decreto ministeriale.

Le opinioni e i pareri dei soloni dei palazzi della Sanità dell’Eur sono legge. È così al 2 agosto 2011 il Ministro della Salute che di professione fa il medico ha sancito che alcuni farmaci non sono più tali e sono classificati droga. Per la giustizia amministrativa e civile il Ministro della Salute è legittimato ad emanare quel provvedimento legislativo.

  • La giustizia ordinaria vive di prove. Sollecitata si pronuncia soltanto sulle prove a sua disposizione.

La Corte d’Appello di Torino sollecitata se un farmaco è uno stupefacente drogante ha risposto di no basandosi sulle prove provate testimoniali degli aventi diritto.

Nel processo di primo grado non risulta nessun paziente conforme alla definizione dello stupefacente drogante: Sentenza n° 44227 del 5 dicembre 2005

“Perché una sostanza possa dirsi stupefacente deve: a) avere capacità di provocare uno stato di dipendenza; b) essere idonea a determinare uno stimolo o una depressione del sistema nervoso centrale che dia luogo ad allucinazioni o a disordini delle funzioni motrici, delle facoltà intellettive, del comportamento o dell’umore”.

 

Lex

Dura lex

Sed lex

 

 

ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA  NUTRIZIONISTICA CLINICA,

se secondo voi l’amfepramone, la fendimetrazina e la fentermina rispondono a questo requisito inoppugnabile il decreto ministeriale è legittimo e la sentenza della Corte d’Appello è carta straccia.

Se non che il D.M. 4 novembre 2011 concede all’amfepramone la targhetta di farmaco clinico per l’esportazione vigente il D.M. 2 agosto 2011 che lo ha definito per legge droga.

L’amfepramone droga in Italia farmaco negli Stati Uniti d’America?

Il giudice ordinario – la Corte d’Appello di Torino – ha visto giusto. Gli anoressizzanti ad azione centrale sono principi farmacologicamente attivi e non possono perdere l’azione farmacologica per via legislativa.

Beninteso ogni paese è libero di legiferare come le pare e piace.  Nessun paese la mondo può legiferare il falso perché sarebbe la commissione di un reato di proporzione biblica.

La fendimetrazina è una droga?

Lo Stato è legittimato a legiferarlo, ma non può legiferare che è sprovvisto di azione farmacologica. È una questione di terminologia.

È sic et simpliciter lesa umanità. “DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE, L’INGIUSTIZIA NELL’ASSICURARE LE CURE MEDICHE È LA PIÙ SCONVOLGENTE E INUMANA”

 

ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA  NUTRIZIONISTICA CLINICA,

“Le moment est grave”. La rifondazione medica è un atto dovuto per combattere il malaffare politico ideologico dentro il mondo del farmaco.

Ciascuno di noi deve fare un atto di contrizione e riconoscere quanto segue:

 

“Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.


ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA,

offro alla comunità medica nazionale l’unico mezzo per la rifondazione medica e la riconquista dell’autonomia – indipendenza  diagnostico  prescrittiva assegnata dalla legge.

È il potere della sentenza del 10 giugno 2013 affermativa de “il fatto non sussiste”, “il farmaco di interesse non è uno stupefacente drogante” sconfessando di fatto il D.M. 2 agosto 2011.

Con viva cordialità.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 17 settembre 2013

 

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