Archive | Giugno, 2013

Le plurime fonti normative secondarie del Ministero della salute e il DM 2 agosto 2011

Scritto il 21 Giugno 2013 da giornalesalute

OGGETTO: Le plurime fonti normative secondarie del Ministero della Salute e il D.M. 2 agosto 2011

 

A Giustina Sansolini.

A Magda Rodari.

E a tutti voi,

 

Giustina Sansolini ha commentato il tuo post in FendiLand.

 

Giustina Sansolini

20 giugno 19.20.07

Scusate ma questa sentenza dal momento che ha creato un precedente non potremmo impugnarla adesso noi pazienti?

 

“Io sono a Vostra totale disposizione e credo di essere in possesso della chiave che può e deve aprire la porta alla libertà diagnostico-prescrittiva garantita dalla legge al vostro medico curante e la libertà di cura al paziente cittadino”. Una certezza costituzionale frantumata e disintegrata dal D.M. 26 maggio 1987.

Da quella data al medico chirurgo italiano è stato imposto un modello prescrittivo legiferato che se viene recepito configura l’offesa all’etica medica.

Questa imposizione ha avuto un’evoluzione criminale fino all’ultimo atto legiferativo del 2 agosto 2011 dove un principio farmacologicamente attivo noto e vecchio di oltre cinquant’anni è stato dichiarato sostanza stupefacente con forte potere tossicomanigeno e sprovvisto di azione farmacologica.

PARLATENE CON I VOSTRI MEDICI E AVVOCATI. “Dobbiamo distruggere la mafia/sanità”.

Prima occorre che i vostri medici . . .

OMISSIS

Parlate con i vostri avvocati difensori e i vostri medici. IL DOTTOR ZOHOUNGBOGBO È A VOSTRA TOTALE DISPOSIZIONE. Il dibattito è riaperto.

Dimenticavo: Ricordatevi questa supplica che spiega perché Zohoungbogbo continua ad essere discriminato dai vostri medici curanti: “Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.

Presidente del Centro Studi Parlamento della Legalità
Nicolò Mannino

Dimentichino i vostri medici “l’orgoglio, la cattiveria, la prepotenza e l’arroganza” e ci uniamo nel rispetto della legge costituzionale.

OMISSIS

Sarà poi elaborato IL MANIFESTO DI RIVALTA DI TORINO con un solo obiettivo: Osservare religiosamente e diligentemente la legge costituzionale italiana sempre disattesa dal Ministero della Salute/Sanità sin dal 26 maggio 1987.

PARLATE CON I VOSTRI MEDICI E I VOSTRI AVVOCATI.

Quanto ha proposto la Sansolini può essere applicato ex art. 3 della Costituzione ed è della serie “Il re è nudo”.

In sede di impugnazione il giudice deve decidere sulla base degli atti depositati alla Corte d’Appello di Torino: Chi ha detto la verità oppure chi è che ha mentito: Ogni riserva è lecita, legittima e legale.

Una certezza giuridica: La Corte d’Appello di Torino si è pronunciata dopo aver sentito le persone “presunte parti offese” mentre il Ministero della Salute/Sanità ha promulgato la legge della droga accogliendo LE OPINIONI DEI SUOI ESPERTI CRANI VUOTI.

Un’altra certezza: Non potete fare nulla senza il foro, senza l’avvocato.

Io sono come Giobbe: ASPETTO E SPERO nelle vostre iniziative.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 21 giugno 2013

 

 

Buongiorno dottore, le chiedo …

Scritto il 20 Giugno 2013 da giornalesalute

“Buon giorno dottore, le chiedo di farmi sapere quando si può riprendere la cura con Lei. Saluti”

 

La prassi giuridica, la consuetudine impone che l’imputato assolto “perché il fatto non sussiste” vuole dire che il processo ha chiarito che le accuse – nel nostro caso – sono state inventate.

L’accusa di spaccio e cessione di sostanze droganti e a scopo non terapeutico è stata inventata in data 15 marzo 2004.

La sentenza del 10 giugno avrebbe dovuto ridare la dignità all’uomo, al cittadino e al medico, avrebbe dovuto.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino è esecutiva oppure no?

La procura generale è ancora legittimata a ricorrere per cassazione.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino è esecutiva oppure no?

È vigente il DM 2 agosto 2011 che ha legiferato la prescrizione assolta sostanza stupefacente drogante.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino è esecutiva oppure no?

Riepilogando:

quale è il potere più forte?

Il giudice italiano?

Il ministero?

Quale è il potere più forte?

Il giudice di primo grado evocando lo spaccio e la cessione di sostanze stupefacenti ha condannato quando il farmaco non era ancora legiferato droga – 3 maggio 2011 -.

Il Ministero della Salute/Sanità venuto a conoscenza della sentenza di Torino ha legiferato il farmaco droga tre mesi dopo – 2 agosto 2011 – a titolo di riparazione oppure di supplenza?

Zohoungbogbo poteva essere condannato per una legge che non esisteva?

Zohoungbogbo può essere impedito ex artt. 1 – 33 della Costituzione dopo la sentenza del 10 giugno 2013?

“Buon giorno dottore, le chiedo di farmi sapere quando si può riprendere la cura con Lei. Saluti”

Non saprei ancora oggi rispondere e cerco un aiuto da qualche d’uno.

So che la Corte d’Appello ha pronunciato una sentenza dopo aver sentito in udienza centinaia di pazienti.

So che il Ministero ha legiferato dopo aver sentito i suoi consulenti ignorando i pazienti.

IL MEDICO È STATO INTERDETTO PER QUESTO MOTIVO:

 

omissis

 Si aggiunga che, come sottolineato dal giudice monocratico, molte delle pazienti non obese esaminate a dibattimento si sono dichiarate soddisfatte dell’operato dell’appellante, onde sussiste il concreto pericolo che costoro continuino a rivolgersi al Dr. Zohoungbogbo perché continui a prescrivere loro il farmaco.

Omissis

 

La sentenza della Corte d’Appello di Torino è esecutiva oppure no?

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 20 giugno 2013

Io sono un medico al servizio dei pazienti

Scritto il 19 Giugno 2013 da giornalesalute

A Giustina Sansolini.

A Magda Rodari.

E a tutti voi,

Io sono un medico al servizio dei pazienti cittadini di questa Repubblica.

Come voi sapete oltre al DM 2 agosto 2011 che ha legiferato i farmaci anoressizzanti stupefacenti sprovvisti d’azione farmacologica sono ancora vigenti le plurime fonti normative secondarie promulgate dal 26 maggio 1987 al 24 gennaio 2000 che avevano legiferato gli stessi principi attivi farmaci.

Il Ministero della Salute/Sanità è colpevole: Ha promulgato queste norme senza mai avere una prova clinica a sostegno.

Perché?

Perché sono state sempre ed unilateralmente norme “contra Zohoungbogbo”, “contra M.T.Z.” e “contra MATH’80”, dicasi “contra Math ‘80”, l’associazione di più principi farmacologicamente attivi.

Quando il giudice ha chiesto e prospettato l’intervento dell’Università La Sapienza di Roma, il ministero si è opposto e ha preferito ottemperare al dictat giurisdizionale: “Signor giudice obbedisco”.

Ecco perché dopo questo atto d’ottemperanza il DM 2 agosto 2011 è sprovvisto di qualsivoglia sostegno formale e sostanziale.È la commissione di reato: È procurato allarme aver legiferato che sono farmaci sprovvisti d’azione farmacologica e con forte potere tossicomanigeno. Il falso.

Secondo – IL GIUDICE ORDINARIO – la Procura della Repubblica, quanto testé narrato configura “notitia criminis” e necessita in modo automatico l’esercizio obbligatorio dell’azione penale.

Le norme ministeriali sono vigenti erga omnes e dunque impediscono a tutti i medici – tutti – di farne uso prescrittivo tranne i medici della Metodica terapeutica Zohoungbogbo M.T.Z. che fanno uso della galassia farmaceutica MATH’80. Fanno fede:

  • La nota n° DGFDM/P/33806/F.1.b.b.1. dell’8 novembre 2005
  • La nota n° DGFDM/VIII/P/1.8.d.p./11328 del 30 marzo 2007

Zohoungbogbo essendo la memoria storica di questa lunga diatriba è a vostra totale disposizione e a disposizione dei vostri avvocati difensori – i vostri portavoce in punta di giurisprudenza – e dei vostri medici curanti perché depositario delle uniche perizie collegiali affermative del MATH’80 farmaco a scopo non drogante e dunque al di fuori delle previsioni del DM 2 agosto 2011 e questo dal 1984.

Parlate con i vostri avvocati difensori e i vostri medici. IL DOTTOR ZOHOUNGBOGBO È A VOSTRA TOTALE DISPOSIZIONE. Il dibattito è riaperto.

Dimenticavo: Ricordatevi questa supplica che spiega perché Zohoungbogbo continua ad essere discriminato dai vostri medici curanti: “Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.

Presidente del Centro Studi Parlamento della Legalità
Nicolò Mannino

Dimentichino i vostri medici “l’orgoglio, la cattiveria, la prepotenza e l’arroganza” e ci uniamo nel rispetto della legge costituzionale.

È quanto.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 19 giugno 2013

Marco Parti: Il problema non è …

Scritto il 19 Giugno 2013 da giornalesalute

“Marco Parti Il problema non è del ministero della salute il ministro fa quello che gli dicono le alte sfere scientifiche vedi “Garattini” la battaglia sarà scientifica dovranno dimostrare che gli anfetaminosimili sono droghe! Non hanno dati scientificamente validi da giocarsi quindi vedremo”.

 

Caro Marco Parti,

non è niente vero che il Ministro è passivo a quanto proposto dai luminari della sanità.

Un esempio:

Al Ministro Livia Turco è stato proposto il D.M. 6 giugno 2006 mai promulgato perché ella si è rifiutata di firmarlo. Il D.M. era sfacciatamente contro la Metodica Terapeutica Zohoungbogbo – M.T.Z. –. FINE.

Non c’entra e/o non serve a nulla la prova clinica né tantomeno quella clinico scientifica. È la volontà politica prevalente che si impone.

Ogni governo è libero e legittimato a promulgare e/o ad emanare qualsiasi legge che vuole senza giustificazioni né motivazioni. È il potere.

Secondo la comunità europea la fendimetrazina è droga e rimane farmaco per i paesi extracomunitari. Ecco perché la Fidia Farmaceutici può continuare ed è autorizzata a produrre ed esportare nei paesi extracomunitari. FINE.

Il DM 2 agosto 2011 è illegale e legittimo. È legittimo perché il Ministero ha rispettato il rito procedurale.

È ILLEGALE PERCHÉ IL MINISTERO HA AFFERMATO CHE QUESTI PRINCIPI ATTIVI SONO SPROVVISTI D’AZIONE FARMACOLOGICA. è la bugia legiferata.

Il giudice ordinario sta alle prove. Il Ministero ha mentito pur di legiferare.

Ecco la mia modesta esternazione da competente in diritto.

“Chi,

di diritto ferisce

di diritto perisce”.

 

Rimango a disposizione nel ghetto professionale di Rivalta di Torino.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 19 giugno 2013

“Allora puoi riprendere la legittima e lecita prescrizione del Math ’80”?

Scritto il 12 Giugno 2013 da giornalesalute

“Allora puoi riprendere la legittima e lecita prescrizione del Math ’80”?

 

È una domanda.

Proviamo a rispondere come fossimo ancora in Tribunale al 10 giugno 2013.

“In nome della legge e in nome del popolo italiano” il Math ’80 è un farmaco clinico, è un medicinale, è una composizione medicinale e non è una sostanza stupefacente a scopo drogante, una sostanza stupefacente con forte potere tossicomanigeno.

Sempre oggi 10 giugno 2013 “in nome della legge” – D.M. 2 agosto 2011 – il Math ’80 è una droga.

  • Il Math ’80 farmaco è firmato “i pazienti”.
  • Il Math ’80 droga è per legge, legge a firma del Ministero.

La prova clinica è dei pazienti.

La legge del Ministero della Salute/Sanità che si mette di traverso. La medicina clinica e la medicina per legge.

COSA VUOL DIRE?

Dalle prove mediche il Math ’80 è un farmaco prescritto dal 1980.

Senza prove e per legge il farmaco prescritto per 31 anni è stato legiferato droga dal 2 agosto 2011. Perché l’italiano deve credere a questo miracolo ministeriale?

IL POTERE È POTERE?

Che potere ha il cittadino, il popolo?

Che potere ha il medico?

La clinica trentennale della prescrizione del Math ’80 afferma che il medico ha prescritto un farmaco clinico, un medicinale, una composizione medicinale.

La legge del D.M. 2 agosto 2011 afferma che il medico non può più prescrivere il farmaco che ha prescritto per 30 anni. Egli sarebbe oggi un medico spacciatore, pusher, un venditore di morte.

IL POTERE È POTERE.

“Il lavoro e la salute sono due diritti soggettivi perfetti, inalienabili, non legiferabili e non procedibili”. Così recita la Costituzione.

In conclusione il D.M. 2 agosto 2011 limitatamente al Math ’80 è una truffa legiferata, è il procurato allarme, è un provvedimento incostituzionale, è una norma offensiva dell’autonomia diagnostico-prescrittiva del medico chirurgo italiano cittadino del mondo.

È quanto.

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 12 giugno 2013

 

Caro Parti,

Scritto il 12 Giugno 2013 da giornalesalute

Caro Parti…
Ti domandi chi risarcirà i pazienti, abbandonati alla malattia e rimasti senza cura… Domanda non solo lecita ma, addirittura, doverosa.
Eppure, senti qua…un passaggio della sentenza che (presidente Cristina Domaneschi, giudice estensore Ivana Pane e giudice a latere Sonia Salvatori) ha confermato l’interdizione di Christian Zohoungbogbo dalla professione medica.
“Si aggiunga che, come sottolineato dal giudice monocratico, molte delle pazienti non obese esaminate a dibattimento si sono dichiarate soddisfatte dell’operato dell’appellante onde sussiste il concreto pericolo che costoro continuino a rivolgersi a dottor Zohoungbogbo perché continui a prescrivere il farmaco”.
La soddisfazione del paziente diventa una specie di colpa da estirpare impedendo al medico di fare il mestiere suo. I malati guariscono e sono anche contenti? Potrebbero tornare  da chi li fa stare bene? In attesa di mettere in galera loro, cominciano con il chiudere lo studio medico!
Lorenzo Del Boca

Rivalta di Torino, 12 giugno 2013

E … chi pagherà i danni…

Scritto il 12 Giugno 2013 da giornalesalute

Dunque, nella clinica di Rivalta non si spacciava droga… Christian Zohoungbogbo non si era trasformato in un pusher ma esercitava correttamente la professione medica… le cosiddette pillole dimagranti non sono dannose per la salute ma rappresentano un interessante approccio terapeutico per la cura delle obesità…

La sentenza della Corte d’Appello di Torino (presidente Gianpaolo Volpe), pronunciata il 10 giugno, restituisce al dibattito scientifico un problema che si era voluto trasformare in un affare di cronaca nera. I giudici del riesame hanno assolto “perché il fatto non sussiste” il dottor Zohoungbogbo, condannato in primo grado a 8 anni di carcere perché accusato di essere il capo di una banda interessata allo smercio di stupefacenti.

Un medico che riceve malati nel suo studio e li riempie di droga?

Per paradossali che possano apparire, le imputazioni hanno tenuto banco dal 2005 all’altro ieri. E, prima ancora, esistono quintali di documentazione scritta che raccontano la storia della medicina di Rivalta che ha dovuto preoccuparsi delle ingerenze giudiziarie più che dei risultati clinici. In alcuni decenni, i vari organi della sanità si sono interessati di mettere i bastoni fra le ruote, piuttosto che di verificare sul campo se le intuizioni di Zohoungbogbo avessero fondamento.

Il Ministero della Salute, dopo la pesantissima sentenza di primo grado, ha deliberato che le sostanze, utilizzate per la cura di Zohoungbogbo conosciuta come Math 80, nonostante dispongano di brevetti internazionali e di riconoscimenti unanimi dovevano essere messe fuori legge. In fondo non importa sapere…basta vietare…

Certo, l’assoluzione almeno un vantaggio lo assicura. Porta un po’ di serenità a chi ha subito sequestri, umiliazioni, il carcere preventivo, la sospensione della professione medica.

Restano un paio di questioni che finiranno per rimanere appese al nulla. Chi risarcirà le sofferenze morali cui è stato sottoposto un medico accusato di profanare la scienza di Ippocrate? E chi pagherà i danni diretti per uno studio professionale azzoppato nell’esercizio della sua attività e i costi ingenti pagati per i processi e per gli avvocati?

 

Dr. Lorenzo Del Boca

 

Rivalta di Torino, 12 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA

Scritto il 11 Giugno 2013 da giornalesalute

Studio Legale

LUCCHESE – NARGISO

Avv. Tiziano LUCCHESE

Avv. Gianluca NARGISO

 

 

 

Spett.Le redazione,

il collegio difensivo del Dott.ZOHOUNGBOGBO e della signora Rosa Anna GOBBATO, composto dal Prof.Avv.to Mauro RONCO, Avv.Tiziano LUCCHESE, Avv.Giuseppe GALLENCA e Avv.Giovanni REHO, esprime soddisfazione per la sentenza pronunciata in data odierna dalla Corte d’Appello di Torino, sezione IV, Presidente Dott.VOLPE, che in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 3 maggio 2011, in cui il Dott.ZOHOUNGBOGBO veniva condannato alla pena di anni 8 e mesi 2 di reclusione ed euro 35.000 di multa e la GOBBATO alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 14000 di multa, li ha assolti dagli infamanti delitti a loro addebitati perchè il fatto non sussiste. Di tutto l’enorme processo è rimasta un ipotesi di esercizio abusivo della professione di farmacista per la quale la Corte ha irrogato la pena di un mese di reclusione con pena sospesa, per la quale gli scriventi, una volta vista la motivazione, si riservano di presentare ricorso.

            Tale sentenza restituisce dignità professionale a un medico che ha sempre operato   nel corso della propria attività professionale con scienza e coscienza con l’unico obiettivo di perseguire il benessere pisco-fisico dei propri pazienti senza mai arrecare danni o rischi di danni alla salute ad alcuno.

            Gli scriventi confidano che alla presente nota sia dato il medesimo risalto e diffusione della notizia pubblicata all’esito del giudizio di primo grado.

 

Prof. Avv..Mauro     RONCO                                                        Avv.Tiziano LUCCHESE

 

Avv.Giuseppe GALLENCA                                                          Avv.Giovanni REHO

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