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Le plurime fonti normative secondarie del Ministero della salute e il DM 2 agosto 2011

Scritto il 21 Giugno 2013 da giornalesalute

OGGETTO: Le plurime fonti normative secondarie del Ministero della Salute e il D.M. 2 agosto 2011

 

A Giustina Sansolini.

A Magda Rodari.

E a tutti voi,

 

Giustina Sansolini ha commentato il tuo post in FendiLand.

 

Giustina Sansolini

20 giugno 19.20.07

Scusate ma questa sentenza dal momento che ha creato un precedente non potremmo impugnarla adesso noi pazienti?

 

“Io sono a Vostra totale disposizione e credo di essere in possesso della chiave che può e deve aprire la porta alla libertà diagnostico-prescrittiva garantita dalla legge al vostro medico curante e la libertà di cura al paziente cittadino”. Una certezza costituzionale frantumata e disintegrata dal D.M. 26 maggio 1987.

Da quella data al medico chirurgo italiano è stato imposto un modello prescrittivo legiferato che se viene recepito configura l’offesa all’etica medica.

Questa imposizione ha avuto un’evoluzione criminale fino all’ultimo atto legiferativo del 2 agosto 2011 dove un principio farmacologicamente attivo noto e vecchio di oltre cinquant’anni è stato dichiarato sostanza stupefacente con forte potere tossicomanigeno e sprovvisto di azione farmacologica.

PARLATENE CON I VOSTRI MEDICI E AVVOCATI. “Dobbiamo distruggere la mafia/sanità”.

Prima occorre che i vostri medici . . .

OMISSIS

Parlate con i vostri avvocati difensori e i vostri medici. IL DOTTOR ZOHOUNGBOGBO È A VOSTRA TOTALE DISPOSIZIONE. Il dibattito è riaperto.

Dimenticavo: Ricordatevi questa supplica che spiega perché Zohoungbogbo continua ad essere discriminato dai vostri medici curanti: “Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.

Presidente del Centro Studi Parlamento della Legalità
Nicolò Mannino

Dimentichino i vostri medici “l’orgoglio, la cattiveria, la prepotenza e l’arroganza” e ci uniamo nel rispetto della legge costituzionale.

OMISSIS

Sarà poi elaborato IL MANIFESTO DI RIVALTA DI TORINO con un solo obiettivo: Osservare religiosamente e diligentemente la legge costituzionale italiana sempre disattesa dal Ministero della Salute/Sanità sin dal 26 maggio 1987.

PARLATE CON I VOSTRI MEDICI E I VOSTRI AVVOCATI.

Quanto ha proposto la Sansolini può essere applicato ex art. 3 della Costituzione ed è della serie “Il re è nudo”.

In sede di impugnazione il giudice deve decidere sulla base degli atti depositati alla Corte d’Appello di Torino: Chi ha detto la verità oppure chi è che ha mentito: Ogni riserva è lecita, legittima e legale.

Una certezza giuridica: La Corte d’Appello di Torino si è pronunciata dopo aver sentito le persone “presunte parti offese” mentre il Ministero della Salute/Sanità ha promulgato la legge della droga accogliendo LE OPINIONI DEI SUOI ESPERTI CRANI VUOTI.

Un’altra certezza: Non potete fare nulla senza il foro, senza l’avvocato.

Io sono come Giobbe: ASPETTO E SPERO nelle vostre iniziative.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 21 giugno 2013

 

 

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