ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA,
questa mia è per suonare la carica alla comunità medica nazionale per il ritorno alla legalità repubblicana perduta dal lontano 26 maggio 1987 da quando vige nel Bel Paese la medicina per legge a discapito della medicina arte, l’arte medica secondo la legge ippocratica di rito salernitano e clinico.
Al 2 agosto 2011 il Ministero della Salute/Sanità ha cambiato l’etichetta di alcune tipologie di farmaci: per legge gli anoressizzanti ad azione centrale hanno perso l’azione farmacologica e hanno acquisito il forte potere tossicomanigeno. Ergo sono diventati stupefacenti droganti da togliere dagli stupefacenti farmaceutici e ricollocare tra quelli sprovvisti di azione farmacologica. È il trionfo – apoteosi – della medicina per legge.
Sarà il requiem per la medicina arte?
Voi dovete sapere che nel nostro paese l’A.G. si divide in tre rami e per quanto di interesse sanitario le cose stanno così.
- La giustizia amministrativa e civile si accontentano del formalismo procedurale di rito, ovvero.
ü L’istituto tal dei tali ha espresso il suo parere. . . .
ü L’organo sanitario di Caio ha espresso il suo . . .
ü L’istituto di Sempronio ha espresso la sua opinione. . . .
La somma delle opinioni e dei pareri degli organi preposti alla redazione della legge sanitaria concordanti, fa e/o produce la legge ministeriale, il decreto ministeriale.
Le opinioni e i pareri dei soloni dei palazzi della Sanità dell’Eur sono legge. È così al 2 agosto 2011 il Ministro della Salute che di professione fa il medico ha sancito che alcuni farmaci non sono più tali e sono classificati droga. Per la giustizia amministrativa e civile il Ministro della Salute è legittimato ad emanare quel provvedimento legislativo.
- La giustizia ordinaria vive di prove. Sollecitata si pronuncia soltanto sulle prove a sua disposizione.
La Corte d’Appello di Torino sollecitata se un farmaco è uno stupefacente drogante ha risposto di no basandosi sulle prove provate testimoniali degli aventi diritto.
Nel processo di primo grado non risulta nessun paziente conforme alla definizione dello stupefacente drogante: Sentenza n° 44227 del 5 dicembre 2005
“Perché una sostanza possa dirsi stupefacente deve: a) avere capacità di provocare uno stato di dipendenza; b) essere idonea a determinare uno stimolo o una depressione del sistema nervoso centrale che dia luogo ad allucinazioni o a disordini delle funzioni motrici, delle facoltà intellettive, del comportamento o dell’umore”.
Lex
Dura lex
Sed lex
ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA,
se secondo voi l’amfepramone, la fendimetrazina e la fentermina rispondono a questo requisito inoppugnabile il decreto ministeriale è legittimo e la sentenza della Corte d’Appello è carta straccia.
Se non che il D.M. 4 novembre 2011 concede all’amfepramone la targhetta di farmaco clinico per l’esportazione vigente il D.M. 2 agosto 2011 che lo ha definito per legge droga.
L’amfepramone droga in Italia farmaco negli Stati Uniti d’America?
Il giudice ordinario – la Corte d’Appello di Torino – ha visto giusto. Gli anoressizzanti ad azione centrale sono principi farmacologicamente attivi e non possono perdere l’azione farmacologica per via legislativa.
Beninteso ogni paese è libero di legiferare come le pare e piace. Nessun paese la mondo può legiferare il falso perché sarebbe la commissione di un reato di proporzione biblica.
La fendimetrazina è una droga?
Lo Stato è legittimato a legiferarlo, ma non può legiferare che è sprovvisto di azione farmacologica. È una questione di terminologia.
È sic et simpliciter lesa umanità. “DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE, L’INGIUSTIZIA NELL’ASSICURARE LE CURE MEDICHE È LA PIÙ SCONVOLGENTE E INUMANA”
ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA,
“Le moment est grave”. La rifondazione medica è un atto dovuto per combattere il malaffare politico ideologico dentro il mondo del farmaco.
Ciascuno di noi deve fare un atto di contrizione e riconoscere quanto segue:
“Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.
ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA,
offro alla comunità medica nazionale l’unico mezzo per la rifondazione medica e la riconquista dell’autonomia – indipendenza diagnostico prescrittiva assegnata dalla legge.
È il potere della sentenza del 10 giugno 2013 affermativa de “il fatto non sussiste”, “il farmaco di interesse non è uno stupefacente drogante” sconfessando di fatto il D.M. 2 agosto 2011.
Con viva cordialità.
Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo
Rivalta di Torino, 17 settembre 2013