Scritto il 05 Dicembre 2014 da giornalesalute
UN PROCESSO INUTILE AI DANNI DI ZOHOUNGBOGBO CON UNA SENTENZA PUNITIVA E DISCRIMINATORIA
Il processo ETERNIT e il processo ZOHOUNGBOGBO hanno un denominatore comune: La pubblica accusa è sostenuta “dal gruppo specialistico tutela del consumatore” della Procura di Torino.
La Suprema Corte di Cassazione – il processo è giunto al grado di legittimità – ha affermato che il processo istruito da Torino era prescritto nella fase delle indagini preliminari.
A FUTURA MEMORIA ogni riserva è lecita, legittima e legale.
Perché è giunto allora in Cassazione?
Per l’ignoranza della legge penale?
Per negligenza?
Per l’imperizia della Corte d’Appello di Torino?
Perché?
Ignoranti al primo grado e al processo di merito?
Il processo ZOHOUNGBOGBO secondo l’imputato è stato iscritto nonostante fosse quella iscrizione soggetta alla legge penale ex art. 129 c.p.p.: DECLARATORIA IMMEDIATA DI NON PUNIBILITÀ.
L’elemosina di Stato è denominata “prescrizione di reato”.
IN ATTESA DEL DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI PREVISTO PER IL 15 GENNAIO 2015 L’IMPUTATO ZOHOUNGBOGBO RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE DI REATO EX ART. 157 C.P. COMMA 7.
Il processo di merito ter è irrinunciabile.
L’applicazione ex art. 129 c.p.p. afferma che non si doveva procedere perché Zohoungbogbo non aveva violato alcuna legge penale italiana.
Le norme speciali della sanità presunte violate erano vigenti erga omnes ed annullate “ad Zohoungbogbo”.
A FUTURA MEMORIA ogni riserva è lecita, legittima e legale.
In data 8 dicembre 2014 Zohoungbogbo si affiderà di nuovo alla Madonna di Lourdes alla quale aveva affidato la Ros ’95, la galassia farmaceutica Math ’80 e la Metodica Terapeutica Zohoungbogbo – M.T.Z. – all’11 febbraio 2009.
Ex art. 129 c.p.p. l’iscrizione del Proc. Pen. n. 7804/04 R.G.N.R. in data 15 marzo 2004 da “quel pubblico ministero informato dei fatti” grida vendetta al cospetto di Dio.
Laudetur Jesus Christus.
Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo
Rivalta di Torino, 05 dicembre 2014
Scritto il 02 Dicembre 2014 da giornalesalute
Una notizia che allarga il cuore e – per usare un’espressione del ministro Lorenzin – “confortante”.
Le prime analisi sul vaccino antinfluenzale hanno dato esito “completamente negativo”. Il che consente di affermare con ragionevolezza che l’allarme dei giorni scorsi era non soltanto eccessivo ma, addirittura, sproporzionato. Sì…è vero…c’è una dozzina di decessi da giustificare ma – evidentemente ! – sono morti perché dovevano morire!
Del resto, la medicina non è una scienza esatta e non può sottrarsi al capriccio della statistica e della casualità. Uno specialista coscienzioso è in grado di allungare la vita e renderla migliore ma – va da sé – non può assicurare l’immortalità.
Perciò ci si avvia a considerare l’incidente del farmaco antinfluenzale come un capriccio del destino e ad assicurare l’efficacia della medicina. I pazienti possono continuare a farsi vaccinare con fiducia.
Dunque, adesso, resta solo da spiegare come si fa a imputare, processare, condannare (e, alla fine, perseguitare) Christian Zohoungbogbo che non deve spiegare nessun decesso (e per la verità nemmeno qualche ferito) e che, nelle sue prescrizioni specialistiche, utilizzava sostanze regolarmente prodotte e regolarmente in commercio. I medicinali – come dice la Lorenzin – non erano contaminati né presentavano alterazioni in grado di provocare effetti collaterali. Si dovrebbe essere “confortati”. Invece la metodica “Mtz” resta sotto inchiesta, pericolo pubblico numero uno, insieme al suo inventore. Chi ha problemi di salute può vaccinarsi contro l’influenza, incrociando le dita ma non può dimagrire.
STRA-OR-DI-NA- RIO !!
Lorenzo Del Boca
02 dicembre 2014
Scritto il 28 Novembre 2013 da giornalesalute
In data 22 novembre u.s. si è svolta presso la III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione l’udienza per la definizione dei ricorsi presentati dalla Procura Generale di Torino e dalla difesa di Zohoungbogbo + 001.
In sede di cassazione la Procura Generale si è così espressa:
Così ha deciso la Corte:
Le conclusioni, amare conclusioni:
Zohoungbogbo + 001 si stanno chiedendo e chiedono a voi che fascicoli hanno letto alla Corte Suprema di Cassazione sia la Procura Generale che la Corte?
Secondo la Procura Generale Zohoungbogbo + 001 vanno assolti ex art. 348 c.p. e ex art. 73 – 83 DPR n° 30/90. Secondo la Procura Generale il MATH’80 è un farmaco clinico, non è uno stupefacente drogante.
Secondo la Corte di Cassazione Zohoungbogbo + 001 vanno condannati. La condanna ex art. 348 c.p. è definitiva. La condanna ex art. 73 – 83 DPR n° 309/90 è rimandato a Torino. Secondo la Suprema Corte di Cassazione la definizione della Procura Generale di Torino è credibile: Il MATH’80 è uno stupefacente drogante.
Le prove saranno rese note a Torino e cura di un’altra sezione della Corte d’Appello di Torino. Ogni riserva è lecita, legittima e legale.
È doveroso informare il popolo delle obesità e delle magrezze che si riconosce nella galassia farmaceutica MATH’80 della Metodica terapeutica Zohoungbogbo M.T.Z. in attesa di conoscere le motivazioni della S.C.C./C.S.C..
Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo
Rivalta di Torino, 28 novembre 2013
Scritto il 07 Novembre 2013 da giornalesalute
Intervista su youtube
Nella prima parte un caso di malasanità.
Nella seconda parte a partire da ora 1.08 del filmato c’è l’intervista al dottor Zohoungbogbo.
http://www.youtube.com/watch?v=2dq3gVejrDE
Scritto il 18 Ottobre 2013 da giornalesalute
Giustina Sansolini ha pubblicato qualcosa in GUERNICA
|
Come Lei anch’io ho seguito “la vita in diretta” del compleanno del Ministro e di quello di ieri con il Chiarissimo Prof. Garattini.
Il problema che si pone è la battaglia di concetti puerili venduti come metodo scientifico mentre il medico che cura con le staminali ha affrontato il problema con il metodo clinico scientifico di rito ippocratico e di rito salernitano.
Avrete la mia risposta in merito alla trasmissione.
Saluti.
Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo
Rivalta di Torino, 18 ottobre 2013
Scritto il 17 Ottobre 2013 da giornalesalute
|
Il medico curante risponde:
Gentilissima e carinissima Signora Giustina,
Rassegnarsi?
“Io non intendo mollare” finché sarà vigente la Costituzione repubblicana perché il popolo delle obesità e delle magrezze di casa al ghetto professionale di Rivalta di Torino è fedelissimo al Bel paese, l’Italia che vuole, pretende ed esige la certezza del diritto.
Oggi gentilissima signora e carinissime pazienti Vi rimando all’articolo de La Repubblica:
Domani Vi farò conoscere il mio contributo trasmesso al Senatore a vita, l’autrice.
Basta leggere ed attendere.
Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo
Rivalta di Torino, 17 ottobre 2013
Scritto il 27 Settembre 2013 da giornalesalute
IL MANIFESTO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO
Delle leggi e delle sentenze al ghetto professionale di rivalta di torino.
“In nome del popolo italiano” la pillola di rivalta non è UNO STUPEFAENTE drogante 10 giugno 2013 .
Allora è prescrivibile?
“In nome della legge” è uno stupefacente drogante e non è prescrivibile 2 agosto 2011.
Le sentenze vanno applicate e le leggi vanno osservate oppure no?
Zohoungbogbo deve osservare la legge e la sentenza va applicata?
“È notitia criminis”. “L’esercizio dell’azione penale è un atto obbligatorio”.
UN UOMO ….
UN CITTADINO ….
UN MEDICO ….
“Il mio destino è vivere balenando nella burrasca”.
Zohoungbogbo proclamerà l’indipendenza della Metodica Terapeutica Zohoungbogbo M.T.Z. il giorno 4 ottobre 2013 in conformità alla rigida ed ortodossa osservanza della Costituzione.
Perché dell’indipendenza nella Costituzione?
Perché la sentenza della Corte d’Appello di Torino – 10 giugno 2013 – non è stata ancora applicata vigente il DM 2 agosto 2011.
Il DM 2 agosto 2011 ha legiferato il MATH’80 della M.T.Z. stupefacente drogante.
La Corte d’Appello di Torino chiamata a riformare la sentenza che fa del MATH’80 uno stupefacente farmaceutico ibrido, non pericoloso e non drogante ha sentenziato il MATH’80 stupefacente farmaceutico clinico e non drogante.
Tale sentenza è estensiva perché annulla di fatto sia la sentenza del 3 maggio 2011 che il DM 2 agosto 2011 “della serie con una fava prendi due piccioni”.
Il DM 2 agosto 2011 è un provvedimento normativo incostituzionale come tutti i precedenti provvedimenti dal 1987.
L’indipendenza della M.T.Z. deve partire dalla sentenza del 10 giugno 2013.
Ecco perché dell’unione M.T.Z. – e il popolo del WEB. |
Il primo incontro che Zohoungbogbo vorrebbe mandare in rete – per esempio domenica 6 ottobre p.v. – verterà su una tavola rotonda tra il medico inventore, il foro, altri medici dove si discuterà dei due diritti soggettivi perfetti tutelati e garantiti dalla Costituzione che sono il lavoro e la salute.
TUTTO NELL’AMBITO DI UN QUESITO PROVOCATORIO: Un farmaco clinico – 1980 – 2010 – è stato legiferato FARMACO A RISCHIO – 1987 – 2000 –, è stato assolto dall’autorità giudiziaria – 1994 – 2005 –, è stato di nuovo legiferato stupefacente drogante – 2011 –, è stato di nuovo assolto farmaco clinico non drogante – 2013 –.
DOVE STA IL QUESITO PROVOCATORIO?
Occorre “in primis” spiegare agli ascoltatori cosa significa farmaco clinico – ALLEGATO – e droga – ALLEGATo –. Perché?
Perché lo Stato e per Esso il Ministero della Salute/Sanità ha legiferato il farmaco clinico droga per i cittadini italiani “per la tutela della loro salute” e ha continuato a produrre lo stesso farmaco clinico per i cittadini extracomunitari come quelli degli Stati Uniti d’America “della serie con le leggi si curano le malattie” e “con le leggi si tutelano le malattie”.
Il farmaco buono e clinico per il paziente americano è droga e diverso da quello riservato al paziente italiano?
VA RICORDATO CHE IL MEDICO CHIRURGO ITALIANO È CITTADINO DEL MONDO E NON PUÒ ACCETTARE CHE IL FARMACO CLINICO RIMANE TALE PER GLI AMERICANI E DROGA PER IL SUO PAESE.
Il farmaco clinico è una cosa a fin di bene.
La droga è una cosa a fine ludico. STOP.
DOVE STA LA PROVOCAZIONE?
Il Ministero della Salute/Sanità è libero di legiferare come le pare e piace. I suoi atti normativi sono legittimi.
Il cittadino italiano è libero ex art. 32 di curarsi anche con le droghe prodotte in Italia ed esportate in America e il medico è libero ex artt. 1 – 4 di prescrivere quella droga sotto la propria responsabilità dopo aver acquisito il consenso informato secondo la legge ippocratica di rito salernitano e clinico.
Poi se quella droga – ALLEGATO – è conforme alla definizione del farmaco clinico – ALLEGATO – e al consenso informato – ALLEGATO – è notitia criminis che recita l’obbligatorietà dell’azione penale.
EN ATTENDANT GODOT
“DA MEDICO CHIRURGO, DA MEDICO DEGLI OBESI SONO PASSATO A FARE L’IMPUTATO DI PROFESSIONE PER DIFENDERE LA CARTA COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CODICE ETICO DEONTOLOGICO VIGENTE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI ITALIANI”.
10 gennaio 2003
Chi è Zohoungbogbo?
È un medico partigiano della Costituzione, un piromane, un incendiario del malaffare ideologico politico della sanità italiana.
Zohoungbogbo è pronto per la rivoluzione per fare applicare la Costituzione e la sentenza del 10 giugno 2013.
Con le leggi non si curano le malattie.
Le malattie vanno curato solo dal medico chirurgo secondo la legge ippocratica di rito salernitano e clinico.
Il Math ’80 è stato inventato farmaco clinico nel 1980, legiferato droga nel 2011 e dichiarato farmaco nel 2013. FINE.
MI SOVVIENE
LA VIA GIUDIZIARIA PER L’ACCETTAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA DI UNA METODOLOGIA CLINICA PROVATA E CONTROLLATA
(1980 – 1999)
CONTRO I CRIMINI DI STATO AVVOLTI NEL MANTELLO DEL DIRITTO
L’INETTITUDINE Può PORTARE ALLA DECADENZA
LA Più FLORIDA CIVILIZZAZIONE
Lex
Dura lex
Sed lex
“In nome della legge” data 2 agosto 2011.
“In nome del popolo italiano” data 10 giugno 2013.
“In nome del popolo italiano” vigente “In nome della legge”.
FORSE, DICO FORSE NON HO CAPITO NIENTE.
FORSE, DICO FORSE HO CAPITO TUTTO.
TEMO DI AVER CAPITO TUTTO.
Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo
Rivalta di Torino, 26 settembre 2013