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ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA

Scritto il 17 Settembre 2013 da giornalesalute

ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA  NUTRIZIONISTICA CLINICA,

questa mia è per suonare la carica  alla comunità medica nazionale per il ritorno alla legalità repubblicana perduta dal lontano 26 maggio 1987 da quando vige nel Bel Paese la medicina per legge a discapito della medicina arte, l’arte medica secondo la legge ippocratica di rito salernitano e clinico.

Al 2 agosto 2011 il Ministero della Salute/Sanità ha cambiato l’etichetta di alcune tipologie di farmaci: per legge gli anoressizzanti ad azione centrale hanno perso l’azione farmacologica e hanno acquisito il forte potere tossicomanigeno. Ergo sono diventati stupefacenti droganti da togliere dagli stupefacenti farmaceutici e ricollocare tra quelli sprovvisti di azione farmacologica. È il trionfo – apoteosi – della medicina per legge.

Sarà il requiem per la medicina arte?

Voi dovete sapere che nel nostro paese l’A.G. si divide in tre rami e per quanto di interesse sanitario le cose stanno così.

  • La giustizia amministrativa e civile si accontentano del formalismo procedurale di rito, ovvero.

ü  L’istituto tal dei tali ha espresso il suo parere. . . .

ü  L’organo sanitario di Caio ha espresso il suo . . .

ü  L’istituto di Sempronio ha espresso la sua opinione. . . .

La somma delle opinioni e dei pareri degli organi preposti alla redazione della legge sanitaria concordanti, fa e/o produce la legge ministeriale, il decreto ministeriale.

Le opinioni e i pareri dei soloni dei palazzi della Sanità dell’Eur sono legge. È così al 2 agosto 2011 il Ministro della Salute che di professione fa il medico ha sancito che alcuni farmaci non sono più tali e sono classificati droga. Per la giustizia amministrativa e civile il Ministro della Salute è legittimato ad emanare quel provvedimento legislativo.

  • La giustizia ordinaria vive di prove. Sollecitata si pronuncia soltanto sulle prove a sua disposizione.

La Corte d’Appello di Torino sollecitata se un farmaco è uno stupefacente drogante ha risposto di no basandosi sulle prove provate testimoniali degli aventi diritto.

Nel processo di primo grado non risulta nessun paziente conforme alla definizione dello stupefacente drogante: Sentenza n° 44227 del 5 dicembre 2005

“Perché una sostanza possa dirsi stupefacente deve: a) avere capacità di provocare uno stato di dipendenza; b) essere idonea a determinare uno stimolo o una depressione del sistema nervoso centrale che dia luogo ad allucinazioni o a disordini delle funzioni motrici, delle facoltà intellettive, del comportamento o dell’umore”.

 

Lex

Dura lex

Sed lex

 

 

ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA  NUTRIZIONISTICA CLINICA,

se secondo voi l’amfepramone, la fendimetrazina e la fentermina rispondono a questo requisito inoppugnabile il decreto ministeriale è legittimo e la sentenza della Corte d’Appello è carta straccia.

Se non che il D.M. 4 novembre 2011 concede all’amfepramone la targhetta di farmaco clinico per l’esportazione vigente il D.M. 2 agosto 2011 che lo ha definito per legge droga.

L’amfepramone droga in Italia farmaco negli Stati Uniti d’America?

Il giudice ordinario – la Corte d’Appello di Torino – ha visto giusto. Gli anoressizzanti ad azione centrale sono principi farmacologicamente attivi e non possono perdere l’azione farmacologica per via legislativa.

Beninteso ogni paese è libero di legiferare come le pare e piace.  Nessun paese la mondo può legiferare il falso perché sarebbe la commissione di un reato di proporzione biblica.

La fendimetrazina è una droga?

Lo Stato è legittimato a legiferarlo, ma non può legiferare che è sprovvisto di azione farmacologica. È una questione di terminologia.

È sic et simpliciter lesa umanità. “DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE, L’INGIUSTIZIA NELL’ASSICURARE LE CURE MEDICHE È LA PIÙ SCONVOLGENTE E INUMANA”

 

ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA  NUTRIZIONISTICA CLINICA,

“Le moment est grave”. La rifondazione medica è un atto dovuto per combattere il malaffare politico ideologico dentro il mondo del farmaco.

Ciascuno di noi deve fare un atto di contrizione e riconoscere quanto segue:

 

“Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.


ILLUSTRI SCIENZIATI DELLA NUTRIZIONISTICA CLINICA,

offro alla comunità medica nazionale l’unico mezzo per la rifondazione medica e la riconquista dell’autonomia – indipendenza  diagnostico  prescrittiva assegnata dalla legge.

È il potere della sentenza del 10 giugno 2013 affermativa de “il fatto non sussiste”, “il farmaco di interesse non è uno stupefacente drogante” sconfessando di fatto il D.M. 2 agosto 2011.

Con viva cordialità.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 17 settembre 2013

 

GENTILISSIMA E CARINISSIMA SIGNORA GIUSTINA SANSOLINI,

Scritto il 06 Settembre 2013 da giornalesalute

GENTILISSIMA E CARINISSIMA SIGNORA GIUSTINA SANSOLINI,

ieri ho avuto alcuni ragguagli sull’incontro promosso da alcuni dignitari della Medicina Ufficiale Convenzionale Italiana – M.U.C.I. – circa l’appuntamento dell’11 settembre con il Ministro della Salute/Sanità. È un incontro privato dopo varie raccomandazioni all’italiana.

Dopo 33 anni di vita vissuta e travagliata della quale Ella è testimone, qualsiasi incontro con le Istituzioni deve essere svolto alla luce del sole e secondo il rito amministrativo. STOP.

Mi sto adoperando per salvare la nostra metodica che è osservante della legge e soprattutto è conforme al consenso informato.

Lei si è mai chiesta perché uno Stato di diritto come l’Italia vuole, pretende ed esige essere abbia promulgato dal 1987 al 2011 le plurime fonti normative secondarie del divieto della produzione e della prescrizione del Math ’80 senza mai degnarsi di portare una che sia una prova a giustificazione di queste leggi speciali?

È mai possibile che un farmaco sia trattato come tale ovvero dallo status di farmaco clinico, farmaco a rischio e infine a droga?

Se tutto questo non è possibile il farmaco è solo allora un pretesto machiavellico: “Il fine giustifica i mezzi”.

Nella mia ultima trattazione Le ho fatto sapere che lo stesso Ministero della Salute/Sanità con il D.M. 2 agosto 2011 ha legiferato l’amfepramone, la fendimetrazina e la fentermina droga. Droga per l’Italia e i paesi comunitari.

LO STESSO MINISTERO COL D.M. 4 NOVEMBRE 2011 HA AUTORIZZATO LA PRODUZIONE NON DELL’AMFEPRAMONE/DROGA MA DELL’AMFEPRAMONE/FARMACO PER I PAESI EXTRACOMUNITARI.

Ciò significa gentilissima paziente che il farmaco a Lei prescritto per una vita è risultato farmaco a tutto il 2 agosto 2011. Da quella data è stato legiferato droga anche se droga non è. “Il fine giustifica i mezzi”?

La colpa non è della prescrizione medica. La colpa – COLPA INESCUSABILE – è del dottor Mathias Christian Zohoungbogbo colpevole di negritudine.

Rimango a Sua disposizione e tra breve come mi auguro la Sua prescrizione sarà di nuovo a Sue mani perché il Bel Paese che l’Italia è riaffermerà la supremazia dell’arte medica sulla medicina per legge secondo il giudicato clinico.

La giustizia è l’ultimo baluardo per la salvezza della medicina italiana.

La salvezza è iniziata con la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 10 giugno 2013: “LE SUE PRESCRIZIONI NON SONO STUPEFACENTI DROGANTI” ergo il D.M. 2 agosto 2011 è una norma calunniosa delle stesse, una norma di procurato allarme e riferito alla negritudine fa parte delle LEGGI SPECIALI COME QUELLE DEL PRIMO VENTENNIO ITALIANO.

Con viva cordialità.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 06 settembre 2013

Le plurime fonti normative secondarie del Ministero della salute e il DM 2 agosto 2011

Scritto il 21 Giugno 2013 da giornalesalute

OGGETTO: Le plurime fonti normative secondarie del Ministero della Salute e il D.M. 2 agosto 2011

 

A Giustina Sansolini.

A Magda Rodari.

E a tutti voi,

 

Giustina Sansolini ha commentato il tuo post in FendiLand.

 

Giustina Sansolini

20 giugno 19.20.07

Scusate ma questa sentenza dal momento che ha creato un precedente non potremmo impugnarla adesso noi pazienti?

 

“Io sono a Vostra totale disposizione e credo di essere in possesso della chiave che può e deve aprire la porta alla libertà diagnostico-prescrittiva garantita dalla legge al vostro medico curante e la libertà di cura al paziente cittadino”. Una certezza costituzionale frantumata e disintegrata dal D.M. 26 maggio 1987.

Da quella data al medico chirurgo italiano è stato imposto un modello prescrittivo legiferato che se viene recepito configura l’offesa all’etica medica.

Questa imposizione ha avuto un’evoluzione criminale fino all’ultimo atto legiferativo del 2 agosto 2011 dove un principio farmacologicamente attivo noto e vecchio di oltre cinquant’anni è stato dichiarato sostanza stupefacente con forte potere tossicomanigeno e sprovvisto di azione farmacologica.

PARLATENE CON I VOSTRI MEDICI E AVVOCATI. “Dobbiamo distruggere la mafia/sanità”.

Prima occorre che i vostri medici . . .

OMISSIS

Parlate con i vostri avvocati difensori e i vostri medici. IL DOTTOR ZOHOUNGBOGBO È A VOSTRA TOTALE DISPOSIZIONE. Il dibattito è riaperto.

Dimenticavo: Ricordatevi questa supplica che spiega perché Zohoungbogbo continua ad essere discriminato dai vostri medici curanti: “Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.

Presidente del Centro Studi Parlamento della Legalità
Nicolò Mannino

Dimentichino i vostri medici “l’orgoglio, la cattiveria, la prepotenza e l’arroganza” e ci uniamo nel rispetto della legge costituzionale.

OMISSIS

Sarà poi elaborato IL MANIFESTO DI RIVALTA DI TORINO con un solo obiettivo: Osservare religiosamente e diligentemente la legge costituzionale italiana sempre disattesa dal Ministero della Salute/Sanità sin dal 26 maggio 1987.

PARLATE CON I VOSTRI MEDICI E I VOSTRI AVVOCATI.

Quanto ha proposto la Sansolini può essere applicato ex art. 3 della Costituzione ed è della serie “Il re è nudo”.

In sede di impugnazione il giudice deve decidere sulla base degli atti depositati alla Corte d’Appello di Torino: Chi ha detto la verità oppure chi è che ha mentito: Ogni riserva è lecita, legittima e legale.

Una certezza giuridica: La Corte d’Appello di Torino si è pronunciata dopo aver sentito le persone “presunte parti offese” mentre il Ministero della Salute/Sanità ha promulgato la legge della droga accogliendo LE OPINIONI DEI SUOI ESPERTI CRANI VUOTI.

Un’altra certezza: Non potete fare nulla senza il foro, senza l’avvocato.

Io sono come Giobbe: ASPETTO E SPERO nelle vostre iniziative.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 21 giugno 2013

 

 

Io sono un medico al servizio dei pazienti

Scritto il 19 Giugno 2013 da giornalesalute

A Giustina Sansolini.

A Magda Rodari.

E a tutti voi,

Io sono un medico al servizio dei pazienti cittadini di questa Repubblica.

Come voi sapete oltre al DM 2 agosto 2011 che ha legiferato i farmaci anoressizzanti stupefacenti sprovvisti d’azione farmacologica sono ancora vigenti le plurime fonti normative secondarie promulgate dal 26 maggio 1987 al 24 gennaio 2000 che avevano legiferato gli stessi principi attivi farmaci.

Il Ministero della Salute/Sanità è colpevole: Ha promulgato queste norme senza mai avere una prova clinica a sostegno.

Perché?

Perché sono state sempre ed unilateralmente norme “contra Zohoungbogbo”, “contra M.T.Z.” e “contra MATH’80”, dicasi “contra Math ‘80”, l’associazione di più principi farmacologicamente attivi.

Quando il giudice ha chiesto e prospettato l’intervento dell’Università La Sapienza di Roma, il ministero si è opposto e ha preferito ottemperare al dictat giurisdizionale: “Signor giudice obbedisco”.

Ecco perché dopo questo atto d’ottemperanza il DM 2 agosto 2011 è sprovvisto di qualsivoglia sostegno formale e sostanziale.È la commissione di reato: È procurato allarme aver legiferato che sono farmaci sprovvisti d’azione farmacologica e con forte potere tossicomanigeno. Il falso.

Secondo – IL GIUDICE ORDINARIO – la Procura della Repubblica, quanto testé narrato configura “notitia criminis” e necessita in modo automatico l’esercizio obbligatorio dell’azione penale.

Le norme ministeriali sono vigenti erga omnes e dunque impediscono a tutti i medici – tutti – di farne uso prescrittivo tranne i medici della Metodica terapeutica Zohoungbogbo M.T.Z. che fanno uso della galassia farmaceutica MATH’80. Fanno fede:

  • La nota n° DGFDM/P/33806/F.1.b.b.1. dell’8 novembre 2005
  • La nota n° DGFDM/VIII/P/1.8.d.p./11328 del 30 marzo 2007

Zohoungbogbo essendo la memoria storica di questa lunga diatriba è a vostra totale disposizione e a disposizione dei vostri avvocati difensori – i vostri portavoce in punta di giurisprudenza – e dei vostri medici curanti perché depositario delle uniche perizie collegiali affermative del MATH’80 farmaco a scopo non drogante e dunque al di fuori delle previsioni del DM 2 agosto 2011 e questo dal 1984.

Parlate con i vostri avvocati difensori e i vostri medici. IL DOTTOR ZOHOUNGBOGBO È A VOSTRA TOTALE DISPOSIZIONE. Il dibattito è riaperto.

Dimenticavo: Ricordatevi questa supplica che spiega perché Zohoungbogbo continua ad essere discriminato dai vostri medici curanti: “Se vuoi distruggere la mafia, distruggi prima il mafioso che c’è dentro di te che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza”.

Presidente del Centro Studi Parlamento della Legalità
Nicolò Mannino

Dimentichino i vostri medici “l’orgoglio, la cattiveria, la prepotenza e l’arroganza” e ci uniamo nel rispetto della legge costituzionale.

È quanto.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 19 giugno 2013

Marco Parti: Il problema non è …

Scritto il 19 Giugno 2013 da giornalesalute

“Marco Parti Il problema non è del ministero della salute il ministro fa quello che gli dicono le alte sfere scientifiche vedi “Garattini” la battaglia sarà scientifica dovranno dimostrare che gli anfetaminosimili sono droghe! Non hanno dati scientificamente validi da giocarsi quindi vedremo”.

 

Caro Marco Parti,

non è niente vero che il Ministro è passivo a quanto proposto dai luminari della sanità.

Un esempio:

Al Ministro Livia Turco è stato proposto il D.M. 6 giugno 2006 mai promulgato perché ella si è rifiutata di firmarlo. Il D.M. era sfacciatamente contro la Metodica Terapeutica Zohoungbogbo – M.T.Z. –. FINE.

Non c’entra e/o non serve a nulla la prova clinica né tantomeno quella clinico scientifica. È la volontà politica prevalente che si impone.

Ogni governo è libero e legittimato a promulgare e/o ad emanare qualsiasi legge che vuole senza giustificazioni né motivazioni. È il potere.

Secondo la comunità europea la fendimetrazina è droga e rimane farmaco per i paesi extracomunitari. Ecco perché la Fidia Farmaceutici può continuare ed è autorizzata a produrre ed esportare nei paesi extracomunitari. FINE.

Il DM 2 agosto 2011 è illegale e legittimo. È legittimo perché il Ministero ha rispettato il rito procedurale.

È ILLEGALE PERCHÉ IL MINISTERO HA AFFERMATO CHE QUESTI PRINCIPI ATTIVI SONO SPROVVISTI D’AZIONE FARMACOLOGICA. è la bugia legiferata.

Il giudice ordinario sta alle prove. Il Ministero ha mentito pur di legiferare.

Ecco la mia modesta esternazione da competente in diritto.

“Chi,

di diritto ferisce

di diritto perisce”.

 

Rimango a disposizione nel ghetto professionale di Rivalta di Torino.

 

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

 

Rivalta di Torino, 19 giugno 2013

“Allora puoi riprendere la legittima e lecita prescrizione del Math ’80”?

Scritto il 12 Giugno 2013 da giornalesalute

“Allora puoi riprendere la legittima e lecita prescrizione del Math ’80”?

 

È una domanda.

Proviamo a rispondere come fossimo ancora in Tribunale al 10 giugno 2013.

“In nome della legge e in nome del popolo italiano” il Math ’80 è un farmaco clinico, è un medicinale, è una composizione medicinale e non è una sostanza stupefacente a scopo drogante, una sostanza stupefacente con forte potere tossicomanigeno.

Sempre oggi 10 giugno 2013 “in nome della legge” – D.M. 2 agosto 2011 – il Math ’80 è una droga.

  • Il Math ’80 farmaco è firmato “i pazienti”.
  • Il Math ’80 droga è per legge, legge a firma del Ministero.

La prova clinica è dei pazienti.

La legge del Ministero della Salute/Sanità che si mette di traverso. La medicina clinica e la medicina per legge.

COSA VUOL DIRE?

Dalle prove mediche il Math ’80 è un farmaco prescritto dal 1980.

Senza prove e per legge il farmaco prescritto per 31 anni è stato legiferato droga dal 2 agosto 2011. Perché l’italiano deve credere a questo miracolo ministeriale?

IL POTERE È POTERE?

Che potere ha il cittadino, il popolo?

Che potere ha il medico?

La clinica trentennale della prescrizione del Math ’80 afferma che il medico ha prescritto un farmaco clinico, un medicinale, una composizione medicinale.

La legge del D.M. 2 agosto 2011 afferma che il medico non può più prescrivere il farmaco che ha prescritto per 30 anni. Egli sarebbe oggi un medico spacciatore, pusher, un venditore di morte.

IL POTERE È POTERE.

“Il lavoro e la salute sono due diritti soggettivi perfetti, inalienabili, non legiferabili e non procedibili”. Così recita la Costituzione.

In conclusione il D.M. 2 agosto 2011 limitatamente al Math ’80 è una truffa legiferata, è il procurato allarme, è un provvedimento incostituzionale, è una norma offensiva dell’autonomia diagnostico-prescrittiva del medico chirurgo italiano cittadino del mondo.

È quanto.

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 12 giugno 2013

 

E … chi pagherà i danni…

Scritto il 12 Giugno 2013 da giornalesalute

Dunque, nella clinica di Rivalta non si spacciava droga… Christian Zohoungbogbo non si era trasformato in un pusher ma esercitava correttamente la professione medica… le cosiddette pillole dimagranti non sono dannose per la salute ma rappresentano un interessante approccio terapeutico per la cura delle obesità…

La sentenza della Corte d’Appello di Torino (presidente Gianpaolo Volpe), pronunciata il 10 giugno, restituisce al dibattito scientifico un problema che si era voluto trasformare in un affare di cronaca nera. I giudici del riesame hanno assolto “perché il fatto non sussiste” il dottor Zohoungbogbo, condannato in primo grado a 8 anni di carcere perché accusato di essere il capo di una banda interessata allo smercio di stupefacenti.

Un medico che riceve malati nel suo studio e li riempie di droga?

Per paradossali che possano apparire, le imputazioni hanno tenuto banco dal 2005 all’altro ieri. E, prima ancora, esistono quintali di documentazione scritta che raccontano la storia della medicina di Rivalta che ha dovuto preoccuparsi delle ingerenze giudiziarie più che dei risultati clinici. In alcuni decenni, i vari organi della sanità si sono interessati di mettere i bastoni fra le ruote, piuttosto che di verificare sul campo se le intuizioni di Zohoungbogbo avessero fondamento.

Il Ministero della Salute, dopo la pesantissima sentenza di primo grado, ha deliberato che le sostanze, utilizzate per la cura di Zohoungbogbo conosciuta come Math 80, nonostante dispongano di brevetti internazionali e di riconoscimenti unanimi dovevano essere messe fuori legge. In fondo non importa sapere…basta vietare…

Certo, l’assoluzione almeno un vantaggio lo assicura. Porta un po’ di serenità a chi ha subito sequestri, umiliazioni, il carcere preventivo, la sospensione della professione medica.

Restano un paio di questioni che finiranno per rimanere appese al nulla. Chi risarcirà le sofferenze morali cui è stato sottoposto un medico accusato di profanare la scienza di Ippocrate? E chi pagherà i danni diretti per uno studio professionale azzoppato nell’esercizio della sua attività e i costi ingenti pagati per i processi e per gli avvocati?

 

Dr. Lorenzo Del Boca

 

Rivalta di Torino, 12 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA

Scritto il 11 Giugno 2013 da giornalesalute

Studio Legale

LUCCHESE – NARGISO

Avv. Tiziano LUCCHESE

Avv. Gianluca NARGISO

 

 

 

Spett.Le redazione,

il collegio difensivo del Dott.ZOHOUNGBOGBO e della signora Rosa Anna GOBBATO, composto dal Prof.Avv.to Mauro RONCO, Avv.Tiziano LUCCHESE, Avv.Giuseppe GALLENCA e Avv.Giovanni REHO, esprime soddisfazione per la sentenza pronunciata in data odierna dalla Corte d’Appello di Torino, sezione IV, Presidente Dott.VOLPE, che in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 3 maggio 2011, in cui il Dott.ZOHOUNGBOGBO veniva condannato alla pena di anni 8 e mesi 2 di reclusione ed euro 35.000 di multa e la GOBBATO alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 14000 di multa, li ha assolti dagli infamanti delitti a loro addebitati perchè il fatto non sussiste. Di tutto l’enorme processo è rimasta un ipotesi di esercizio abusivo della professione di farmacista per la quale la Corte ha irrogato la pena di un mese di reclusione con pena sospesa, per la quale gli scriventi, una volta vista la motivazione, si riservano di presentare ricorso.

            Tale sentenza restituisce dignità professionale a un medico che ha sempre operato   nel corso della propria attività professionale con scienza e coscienza con l’unico obiettivo di perseguire il benessere pisco-fisico dei propri pazienti senza mai arrecare danni o rischi di danni alla salute ad alcuno.

            Gli scriventi confidano che alla presente nota sia dato il medesimo risalto e diffusione della notizia pubblicata all’esito del giudizio di primo grado.

 

Prof. Avv..Mauro     RONCO                                                        Avv.Tiziano LUCCHESE

 

Avv.Giuseppe GALLENCA                                                          Avv.Giovanni REHO

discussione su facebook

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Scritto il 02 Maggio 2013 da giornalesalute

Seguo con interesse misto a preoccupazione il dibattito in corso.

Le divisioni in seno al POPOLO DELLE TURBE NUTRIZIONALI sono controproducenti.

Per inciso gli anoressizzanti ad azione centrale sono farmaci coadiuvanti nella cura farmacologica delle obesità, non sono farmaci anti-obesità

L’unico farmaco anti-obesità oggi esistente al mondo è quello riconosciuto dalla F.D.A. ed  è UNA COMPOSIZIONE MEDICINALE, ovvero L’ASSOCIAZIONE FENTERMINA – TOPIRAMATO. Specifico è l’associazione di due farmaci.

IL MATH ’80 È L’ASSOCIAZIONE DI OLTRE 7 – 8 – 9 PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI. FINE.

Il popolo delle obesità degli Stati Uniti d’America ha manifestato la sua gioia e il suo consenso con il comunicato stampa ALLEGATO.

LA DIFFERENZA TRA LA F.D.A. E L’A.I.F.A?

Non è indiscrezione il concetto della tutela della salute dei cittadini obesi.

È sic et simpliciter lo status giuridico della fentermina.

Per gli americani è un farmaco clinico e per noi è una droga perché legiferata tale e inserita nella I tabella del DPR 309/90, sostanza stupefacente sprovvista di azione farmacologica. “IO NON CI CREDO”. “è LA LEGIFERAZIONE CORRUTTIVA”?

È quanto.

Dr. Mathias Christian Zohoungbogbo

 

Rivalta di Torino, 02 maggio 2013

Petizione: http://www.activism.com/it_IT/petizione/il-manifesto-math-80/43599

Scritto il 02 Maggio 2013 da giornalesalute

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